Michele Tempesta e Paolo Malerba
Michele Tempesta e Paolo Malerba
Politica

Referendum Giustizia: due avvocati terlizzesi illustrano le ragioni del Si e del No

I legali Michele Tempesta e Paolo Malerba dicono la loro sul voto del 22 e del 23 marzo

Manca meno di una settimana dal Referendum "Sulla Giustizia" a cui oltre 50 milioni di italiani e più di 17 mila terlizzesi saranno chiamati alle urne dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 22 e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 23 marzo e TerlizziViva per ha posto quattro domande a due noti avvocati della Città dei fiori. Ad esporre le ragioni del "Si" è il cinquantasettenne avvocato, Michele Tempesta, mentre ad esporsi per il "No" è il legale classe 1976 Paolo Malerba.

Michele Tempesta

Avvocato lei voterà si al referendum "Sulla Giustizia" per schieramento politico?
«No! Ritengo sia un errore esprimere il proprio voto in funzione dello schieramento politico di appartenenza o anche semplicemente per motivi di simpatia politica. Personalmente voterò SI per tre ragioni: perché la nostra società ha bisogno di un salto evolutivo in un ambito come quello della giustizia che riguarda tutti noi. Votare SI significa esprimere la propria volontà affinchè siano spezzate le radici di un sistema oligarchico in contrasto con ogni vera democrazia. Quando la democrazia spicca un salto in avanti si scongiurano possibili barbarie; perché sono un avvocato e so quanto sia necessario che accusa e difesa stiano sullo stesso piano dinanzi al giudice. Personalmente faccio fatica a capire i tanti colleghi che hanno detto di votare no al referendum e che come me sanno quanto sia utile e necessaria la separazione delle carriere tra PM e giudici. Utile per i cittadini. Necessaria per la formazione di due diverse culture una requirente e l'altra giudicante; perché sono una persona perbene esattamente come quelli che decideranno di votare NO,
nonostante qualcuno non la pensi così».


Ci spieghi, lo faccia per chi non ha nozioni giuridiche, la funzione giuridica del Pubblico Ministero.
«Il Pubblico Ministero è l'organo titolare della funzione requirente nell'Ordinamento giudiziario italiano. Rappresenta l'accusa nel processo penale a differenza dell'Avvocato che rappresenta la difesa. E' una figura complessa che dev'essere letta tenendo conto non solo dell'asettico dato normativo, ma anche del pensiero giurisprudenziale e della realtà, diversamente non se ne coglierebbe pienamente il peso. Il PM esercita l'azione penale per promuovere la repressione dei reati; dirige le indagini preliminari per raccogliere le prove e per questo si avvale della polizia giudiziaria, che è posta funzionalmente alle sue dipendenze; Sostiene l'accusa in giudizio e formula la richiesta di condanna dell'imputato. La sua funzione è completamente diversa da quella del giudice che è chiamato come organo terzo, rispetto all'accusa e alla difesa, ad emettere una sentenza. PM e Giudice appartengono entrambi allo stesso Ordine Giudiziario, ma con funzioni diverse: il Giudice decide la controversia, il PM sostiene l'accusa. Uscendo dal dato normativo, che ho riassunto brevissimamente, la figura del PM viene delineata in maniera chiara in alcune pronunce giurisprudenziali che richiamano alla mente gli argomenti ontologici usati dai padri della chiesa per dimostrare la superiorità e la perfezione, sopra ogni cosa, dell'essere supremo, di Dio. Alcune decisioni della Cassazione sostengono, ad esempio, che i dati probatori raccolti dal PM, pur essendo il prodotto di un indagine di parte, siano assistiti da priorità rispetto alle prove raccolte dalla difesa, perché l'accusa ha come obbiettivo la ricerca della verità attraverso un indagine completa e tecnico – scientifica, espressione di una superiore competenza ed imparzialità. In poche parole si ritiene che il PM viva la propria funzione in una assoluta posizione di terzietà ed imparzialità, estraneo emotivamente, indifferente rispetto al risultato delle indagini preliminari prima e all'esito del processo dopo, perché estraneo per funzione e posizione a ciò che agita il resto dei comuni mortali. Questo modo di pensare il Pubblico Ministero storicamente nasce durante il periodo fascista quando il regime aveva necessità di gestire i singoli procedimenti penali. Il fascismo potenziò l'organo inquirente sostenendo che il Pubblico Ministero, anche se parte del processo penale, era un organo dello Stato sottoposto ai principii di legalità ed imparzialità e perciò portatore di verità. Comunemente, ma anche nelle aule di giustizia, continua a regnare questa visione divina del PM che addirittura non sarebbe portatore di un interesse in conflitto con quello della difesa, rispetto alla quale agirebbe in pura contrapposizione dialettica, ma portatore di verità. Capite bene come questo stato di cose mette in pericolo i soggetti indagati o accusati che devono confrontarsi con due organi dello stato, quello giudicante e quello requirente, definiti entrambi aprioristicamente come organi terzi ed imparziali e per giunta appartenenti entrambi allo stesso ordine giudiziario. Questo stato di cose per me è follia. La riforma dividendo le carriere di PM e Giudici rende il Pubblico Ministero un organo puro di accusa, portatore di un interesse in netto contrasto con le ragioni della difesa, ed il Giudicante un organo puro di giudizio, terzo ed imparziale, rispetto agli opposti interessi di parte. Come dicevo votare SI significa compiere un salto evolutivo in favore della democrazia, significa compiere una rilettura della figura del giudice, unico terzo ed imparziale nel vortice delle opposte ragioni dell'accusa e della difesa, significa compiere una rilettura della figura dell'organo dell'accusa, non più come organo infallibile, mosso solo dal senso di giustizia, legalità ed imparzialità, partecipe della sostanza divina, ma come organo soggetto agli stessi errori e alle stesse pulsioni emotive dei comuni mortali e come questi portato allo stesso interesse per il raggiungimento di uno scopo».

Perché la separazione delle carriere?
«Credo di aver già risposto a questa domanda. Accusa e difesa in quanto portatori di interessi di parte in conflitto devono stare sullo stesso piano dinanzi al Giudice. Occorre formare una classe di magistrati che per cultura e formazione sia geneticamente distinta in giudicante e requirente. Sino a quando Giudici e PM faranno parte della stessa famiglia vi sarà sempre il rischio che il sistema non sia del tutto imparziale e terzo rispetto alla materia trattata in giudizio. Forse è un caso che oltre il 70% delle richieste di rinvio a giudizio finisca al dibattimento ed il 98% delle richieste del PM, avanzate durante la fase delle indagini preliminari, venga accolta, ma è un dato di fatto che non può essere trascurato. La separazione delle carriere sposta il focus sulla funzione del Giudice in tutte le fasi del procedimento penale. Durante la fase delle indagini preliminari assume maggio rilievo la figura del GIP, Giudice per le Indagini Preliminari, quale organo preposto al controllo della legittimità della fase investigativa e a tutela della legalità e dei diritti dell'indagato. Nella successiva fase diventa dirimente il ruolo del GUP, Giudice dell'udienza preliminare, preposto a valutare la possibilità oggettiva che il PM possa sostenere l'accusa in giudizio e nel giudizio dibattimentale viene privilegiata la terzietà del Giudice che emette sentenza. Tutte le fasi sono garantite dal contraddittorio puro tra accusa e difesa che rappresenta il sale di un sistema processuale di tipo accusatorio. Preciso che la riforma non intacca l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, il PM rimane sempre il solo esercente l'azione penale e questa rimane obbligatoria, inoltre la polizia giudiziaria continuerà ad essere funzionalmente dipendente dall'organo dell'accusa. Rimane solo da dire una cosa ovvia : quando si mette mano a regolamentare un sistema di potere è normale che il dibattito sia duro e serrato».

Il sorteggio è l'Alta Corte: ce ne parla?
«I punti toccati dalla riforma costituzionale sono fondamentalmente due: la separazione delle carriere dei magistrati e la modifica del Consiglio superiore della magistratura (Csm) con la creazione di un'Alta Corte disciplinare. Del primo abbiamo già parlato. Riguardo al secondo va detto che la riforma prevede la creazione di due Csm, uno per i Giudici e l'altro per i PM ed assegna la competenza disciplinare ad un Alta Corte. Entrambi i Csm, come accade oggi, avranno rilevanza costituzionale, continueranno a mantenere la funzione di raccordo tra il potere legislativo e quello giudiziario, continueranno rispettivamente ad essere garanti dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura requirente e giudicante. I due Csm però, a differenza di oggi, saranno privati della competenza disciplinare che verrà assegnata all'Alta Corte. I componenti dell'Alta Corte saranno designati attraverso sorteggio tra i magistrati più qualificati ed i membri laici da una rosa di giuristi di rilievo prescelti dal Parlamento. È chiaro allora che la riforma mira non certamente a depotenziare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma ad eliminare le correnti della magistratura associata, tese a favorire, secondo logiche di scambio censurabili, i propri aderenti, e, ad eliminare la politicizzazione della magistratura. Ciò che si intende contrastare non è certamente il fatto che i magistrati abbiano idee politiche, ma che queste, attraverso il fenomeno delle correnti, possano tenere in scacco il Csm ed entrare nelle aule di giustizia. Il sorteggio dei componenti del Csm e dei magistrati destinati a far parte della futura Alta Corte disciplinare esprime l'idea di una scelta democratica dei propri rappresentanti, sottratti al potere delle correnti di destra o di sinistra che siano. Non va dimenticato che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non possono porsi al difuori dell'equilibro dei poteri in uno stato di diritto. Non esiste costituzionalmente nessuna autonomia e indipendenza della magistratura, come dire, a prescindere, ma una autonomia ed una indipendenza funzionale all'equilibrio dei poteri dello stato. Concludo facendo a me stesso una domanda: Come è mai possibile che l'Avvocatura per motivi di imparzialità, al fine di eliminare ogni connessione tra eletto ed elettore, dal 2015, pur non essendo un potere dello stato si è munita di un meccanismo quasi simile, privando i Consigli degli Ordini del potere disciplinare per affidarlo ai Consigli Distrettuali di disciplina con il compito del controllo disciplinare sugli avvocati iscritti all'albo, senza che nessuno gridasse allo scandalo ed invece non sarebbe possibile farlo per un potere dello stato su cui urge l'assoluta imparzialità?»

Paolo Malerba

Avvocato lei vota "no" al referendum "Sulla Giustizia" per schieramento politico?
«Il voto contrario alla riforma della giustizia non dovrebbe essere interpretato come una scelta di schieramento politico, bensì come una posizione a tutela dell'equilibrio costituzionale su cui si fonda lo Stato democratico.
Uno dei principi cardine della nostra Costituzione è la separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Questo equilibrio serve a garantire che nessun potere possa prevalere sugli altri e che ogni cittadino, così come ogni rappresentante politico, sia soggetto alla legge nello stesso modo.
Il principio di uguaglianza davanti alla legge rappresenta infatti una delle fondamenta dello Stato di diritto. Se il potere giudiziario dovesse perdere la propria indipendenza o risultare anche solo indirettamente condizionato dalla politica, questo principio verrebbe inevitabilmente compromesso.
La storia dimostra che nelle cosiddette "democrature", ovvero sistemi formalmente democratici ma sostanzialmente autoritari, la limitazione delle libertà civili avviene spesso attraverso una magistratura subordinata al potere esecutivo. In questi contesti la giustizia viene utilizzata per perseguire reati di opinione o per reprimere la libertà di manifestazione del pensiero, determinando progressive derive autoritarie.
Il referendum in questione introduce modifiche che, pur presentate come riforme tecniche, rischiano di incidere proprio su questo delicato equilibrio tra i poteri dello Stato.
Va inoltre riconosciuto con onestà intellettuale che il fenomeno della politicizzazione di alcune correnti della magistratura esiste. Tuttavia questo problema, pur reale, rappresenta un male minore rispetto ai rischi sistemici che la riforma introduce sull'indipendenza complessiva dell'ordine giudiziario e sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.
Infine, è importante sottolineare che questa riforma non incide minimamente sulle reali inefficienze della giustizia italiana, che dipendono in larga parte dalla carenza di risorse umane, strutturali e organizzative: mancanza di magistrati, personale amministrativo insufficiente, uffici giudiziari sottodimensionati e strumenti informatici spesso inadeguati».


Ci spieghi, lo faccia per chi non ha nozioni giuridiche, la funzione giuridica del Pubblico Ministero.
«Il Pubblico Ministero è un magistrato che svolge la funzione di rappresentare l'interesse pubblico nella repressione dei reati.
Nel sistema costituzionale italiano il PM fa parte della magistratura, così come il giudice, ed è soggetto esclusivamente alla legge. Questa collocazione garantisce che l'azione penale non sia subordinata alle scelte del governo o della maggioranza politica del momento.
Uno dei principi fondamentali è quello della obbligatorietà dell'azione penale, previsto dall'articolo 112 della Costituzione. Ciò significa che, quando emergono elementi di reato, il Pubblico Ministero ha il dovere di avviare le indagini. Tuttavia questo principio non va interpretato in modo meccanico. Il PM non è obbligato a sostenere ogni accusa fino al processo: al contrario, quando ritiene che non vi siano elementi sufficienti, può chiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione della denuncia. Questo dimostra che il sistema contiene già strumenti di filtro e valutazione. Inoltre, è importante ricordare che il PM non decide la colpevolezza dell'imputato. Il suo ruolo è quello di formulare l'accusa e portare gli elementi raccolti davanti a un giudice terzo e imparziale. Le statistiche dimostrano che il giudice non è affatto automaticamente portato a privilegiare le ragioni dell'accusa. In Italia una percentuale significativa di processi si conclude con assoluzioni o con decisioni diverse dalle richieste della pubblica accusa. Quando un imputato viene assolto non significa automaticamente che si sia verificato un errore giudiziario. Al contrario, è spesso la dimostrazione che il sistema funziona: il processo serve proprio a verificare se l'accusa sia fondata oppure no. I tre gradi di giudizio – primo grado, appello e Cassazione – sono infatti previsti proprio per garantire all'imputato la massima tutela possibile e ridurre al minimo il rischio di decisioni ingiuste. L'eventuale assoluzione nei gradi successivi dimostra, piuttosto, che il sistema delle garanzie funziona e che il controllo delle decisioni giudiziarie è effettivo».


Ci illumini sulla separazione delle carriere tra giudici e PM.
«La riforma sottoposta a referendum introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Questa proposta viene spesso giustificata con l'idea che il giudice, appartenendo allo stesso ordine del pubblico ministero, possa essere in qualche modo portato a privilegiare le ragioni dell'accusa. In realtà le statistiche giudiziarie dimostrano il contrario. Ogni anno una quota significativa di processi si conclude con assoluzioni, proscioglimenti o riforme delle sentenze nei successivi gradi di giudizio. Questo dimostra che il giudice non è affatto condizionato dal pubblico ministero, ma esercita in modo autonomo e indipendente il proprio ruolo.
Va inoltre evidenziato che il passaggio dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice, o viceversa, avviene oggi in una percentuale di casi estremamente ridotta. Dopo la recente riforma Cartabia, tale passaggio è stato ulteriormente limitato: può avvenire una sola volta nella vita professionale del magistrato. Ciò dimostra che il fenomeno del cambio di funzione è già oggi fortemente limitato e controllato, senza che sia necessario intervenire con una separazione strutturale delle carriere.La separazione delle carriere rischierebbe invece di alterare l'equilibrio costituzionale tra giurisdizione e potere politico, creando due ordini distinti e potenzialmente più esposti a dinamiche esterne. Nel sistema attuale, invece, l'unità della magistratura contribuisce a garantire che il pubblico ministero mantenga una cultura della giurisdizione, orientata non alla ricerca della condanna ma all'accertamento della verità. Separare le carriere può rappresentare il primo passo verso una progressiva separazione istituzionale del pubblico ministero dalla magistratura, con il rischio di avvicinarlo sempre di più alla sfera di influenza del potere esecutivo.
Questo cambiamento potrebbe aprire nel tempo la strada a un sistema in cui l'azione penale diventi più sensibile agli orientamenti politici della maggioranza di governo, alterando il principio di uguaglianza davanti alla legge».


Il sorteggio e l'Alta Corte, cosa ne pensa?
«Uno degli aspetti più delicati della riforma riguarda il sistema di autogoverno della magistratura.
Questa funzione è affidata al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo previsto dalla Costituzione con il compito di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati.Il CSM svolge funzioni fondamentali:decide su assunzioni e nomine dei magistrati gestisce trasferimenti e progressioni di carriera esercita il potere disciplinare nei confronti dei magistrati tutela l'indipendenza della magistratura da interferenze esterne
Proprio per garantire questo equilibrio, il CSM è composto da una componente di magistrati eletti dai magistrati e da una componente laica eletta dal Parlamento. La riforma introduce invece un sistema di sorteggio per la scelta di una parte dei suoi componenti. Tuttavia questo sorteggio avverrebbe, per quanto riguarda la componente laica, all'interno di una lista di nominativi previamente individuati dalla politica. Ciò significa che la selezione dei candidati resterebbe comunque nelle mani del potere politico, che stabilirebbe il perimetro entro cui effettuare il sorteggio.La riforma prevede inoltre la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Questo comporterebbe un aumento significativo dei costi a carico dello Stato, perché occorrerebbe sostenere le spese di funzionamento di due organi di autogoverno separati, con strutture amministrative e organizzative duplicate. Un ulteriore elemento della riforma riguarda la creazione di una nuova Alta Corte disciplinare, che avrebbe il compito di giudicare la responsabilità disciplinare dei magistrati. Con questo nuovo sistema, la componente laica — potenzialmente più esposta all'influenza della politica — assumerebbe un peso maggiore rispetto a quello previsto dall'attuale modello disciplinare del CSM. Verrebbe inoltre meno la possibilità di impugnare le decisioni dinanzi alla Corte di Cassazione, quale massimo organo di garanzia giurisdizionale, come avviene oggi. In sua vece, il ricorso dovrebbe essere proposto alla stessa Alta Corte disciplinare, che deciderebbe però in una diversa composizione, con conseguenti minori garanzie di terzietà rispetto all'attuale sistema.
Inoltre, una riforma di questo tipo potrebbe rappresentare una breccia istituzionale che permetterebbe in futuro di intervenire ulteriormente sull'indipendenza della magistratura anche tramite leggi ordinarie. Ad esempio, si potrebbe arrivare a stabilire che alcune tipologie di reato debbano essere perseguite con maggiore priorità rispetto ad altre, in base all'orientamento politico della maggioranza di turno. Questo comporterebbe un progressivo superamento del principio di obbligatorietà dell'azione penale e rischierebbe di introdurre una giustizia selettiva, incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Per tutte queste ragioni il voto contrario alla riforma non rappresenta una difesa corporativa della magistratura, ma piuttosto una scelta di tutela delle garanzie costituzionali, dell'equilibrio tra i poteri dello Stato e della tenuta democratica dell'ordinamento».
  • Paolo Malerba
  • Michele Tempesta
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